attenzione che da settembre 2022 è cambiato il codice della famiglia a Cuba.
Per la legge cubana come sancito dall’articolo 2 del codice di famiglia della Repubblica di Cuba parla chiaramente che:
Il matrimonio è l’unione volontaria di un uomo e una donna(no 2 persone dello stesso sesso) con la idoneità legale necessaria a tal fine, allo scopo di condurre una vita in comune con questa espressione si capisce chiaramente che l'unione matrimoniale a Cuba è limitata solo alle coppie eterosessuali.
Quindi qualora lo straniero sia cittadino di un paese estero che non riconosce le unioni civili o il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non rilasciando il nulla osta al matrimonio, tale certificato può essere sostituto atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato.
Siccome la legge cubana non riconosce nel suo codice l’unione civile tante volte discussa ma attualmente non in vigore, il consolato cubano può rilasciare solo un attestato di Vigencia de Ley che permette poi di andare in Comune italiano per poi procedere con le tre fasi necessarie per arrivare all’unione civile davanti all’ufficiale dello stato civile.
Se è interessato all’ottenimento al consolato cubano della Vigencia de Ley per poterti unire civilmente in Comune in Italia con il tuo partner richiedi a noi una consulenza tramite e-mail a info@vistoturisticocuba.com.
Il procedimento per ottenere l’unione civile con un cubano si compone di tre fasi:
1) Prenotazione in Comune italiano per trasmissione documenti e dichiarazioni;
2) Atto di stato civile con dichiarazione formale di voler costituire l’Unione civile;
3) Atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell’Unione.
Gli stranieri cubani che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere di contrarre unione civile all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.
Nel caso il cittadino cubano che deve contrarre matrimonio o unione civile, i testimoni o solo uno di essi non comprendessero la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.
Il nome e i dati anagrafici dell'interprete devono essere inseriti nel corpo dell'atto di matrimonio, che dovrà essere firmato anche dall'interprete stesso.
Quali sono i requisiti per dichiarare l’unione civile:
Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti devono possedere i seguenti requisiti, la presenza di una delle quali determina la nullità dell'unione stessa:
Come si fa un unione civile tra un cubano e italiano dello stesso sesso?
L’unione civile tra un italiano e un cubano dello stesso sesso è possibile attraverso una dichiarazione di intenti di fronte all'Ufficiale di Stato civile del Comune in presenza di almeno due testimoni e che gli stessi hanno compiuto 18 anni.
Che differenza c'è tra unione civile e matrimonio?
L'unione civile è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso mentre con il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso.
Quanti testimoni servono in comune per fare l’unione civile?
Nell'unione civile i testimoni devono essere due.
Chi può celebrare le unioni civili in Italia?
L'unione civile consiste nella dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile, il sindaco, di due persone maggiorenni dello stesso sesso alla presenza di due testimoni.
Come avviene l’annullamento per un unione civile con il partner omosessuale?
Le formule applicabile dalla legge per lo scioglimento dell’unione civile sono due:
1) Scioglimento dell’unione civile automatico
2) Scioglimento dell’unione civile per istanza unilaterale, cioè per richiesta di una delle parti.
Le cause di scioglimento automatico della unione civile sono la morte del partner, la morte presunta e la rettifica di sesso.
Le cause di divorzio unilaterale invece sono varie.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.
Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato,
quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato.
Con l’unione civile come si può chiedere il divorzio ?
Secondo quanto sancito dall’Art. 1 comma 24 della L. 76/2016 in qualunque momento, uno dei due partner è libero di chiedere il divorzio, anche se l’altro non è d’accordo.
Come procedere se uno dei due partner vuole chiedere il divorzio?
Per chiedere il divorzio è necessario che uno dei due partner faccia una dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile, in cui dichiara che intende procedere alla richiesta di divorzio.
Dopo 90 giorni da questa dichiarazione potrà ottenere il divorzio in tre modi:
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