In assenza di un visto d’ingresso per l'Italia quando il cittadino cubano non presenta una istanza di asilo, di protezione internazionale o di protezione umanitaria ex art.5.6 del T.U. sull’immigrazione, può scattare l’ipotesi di reato relativa all’immigrazione clandestina dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato, punito con la contravvenzione da 5.000 a 10.000 euro, ed espulsione dello straniero da parte del giudice.
Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudizio sul reato di immigrazione clandestina è sospeso durante la procedura per il riconoscimento dello status di asilo.
In caso di espulsione per il cittadino cubano scatta un divieto di reingresso in Italia per 10 anni.