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Informazioni utili per i visti consolari Schengen

Tutto quello che vi serve sapere sui visti consolari Schengen

Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria

(2002/C 313/01)

NOTA INTRODUTTIVA

L'Istruzione consolare comune adottata dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [indicata con sigla SCH/COM-ex(99) 13 nell'allegato A della Decisione 1999/435/CE del Consiglio (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1) e pubblicata nella GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317], è stata modificata, a varie riprese, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio del 24 aprile 2001 (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2). Nel testo dell'istituzione consolare comune pubblicato in appresso figurano tutte le modifiche fino ad ora apportate.

SOMMARIO

ALLEGATI ALL'ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE

ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE

Diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle parti contraenti dell'accordo di Schengen

 

Requisiti necessari per il rilascio di un visto uniforme per il territorio nazionale di tutte le parti contraenti dell'accordo di Schengen.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito di applicazione

Conformemente a quanto previsto al capitolo III (sezioni n. l e 2) della "convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990", alla quale hanno aderito successivamente l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l'Austria, si applicano le seguenti disposizioni comuni all'esame delle richieste di visto per soggiorni non superiori a tre mesi - incluso il visto di transito - validi per il territorio di tutte le parti contraenti(1).

I visti per soggiorni superiori a tre mesi rimarranno soggetti alle procedure nazionali e consentiranno soltanto il soggiorno nel territorio nazionale. I titolari di tali visti potranno, tuttavia, transitare attraverso il territorio delle altre parti contraenti per recarsi nel paese che ha concesso il visto, sempre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), e non siano segnalati ai fini della non ammissione nell'elenco della parte contraente nel cui territorio desiderano transitare.

2. Classificazione e definizione dei visti

2.1. Il visto uniforme

È un'autorizzazione o una decisione di una parte contraente materializzata mediante l'apposizione di una vignetta su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera. Esso autorizza lo straniero soggetto a tale formalità a presentarsi ad un valico di frontiera esterna della parte contraente di rilascio o di un'altra parte contraente e richiedere, secondo il tipo di visto, il transito o il soggiorno, sempre che soddisfi gli altri requisiti previsti per il transito o l'ingresso. Infatti, il fatto di essere in possesso di un visto uniforme non conferisce un diritto irrevocabile d'ingresso.

2.1.1. Visto di transito aeroportuale

Visto che permette ad uno straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo, di transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto, senza accedere al territorio della parte contraente Schengen, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al diritto generale di transito senza visto attraverso questa zona internazionale di transito.

Sono soggetti a questo tipo di visto i cittadini dei paesi che figurano all'Allegato n. 3 e i viaggiatori non cittadini di questi paesi in possesso di un documento di viaggio rilasciato dalle autorità di tali paesi.

Le deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale sono disciplinate nella parte III dell'allegato n. 3.

2.1.2. Visto di transito

Visto che consente ad uno straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo.

Questo visto può essere concesso per uno, due o, eccezionalmente, vari transiti, a condizione che la durata di ogni transito non superi i 5 giorni.

2.1.3. Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio. Visto multiplo

Visto che consente ad uno straniero di richiedere l'ingresso con fini non migratori nel territorio delle parti contraenti per un soggiorno ininterrotto o per vari soggiorni successivi, per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non sia superiore a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso. Tale visto può essere concesso generalmente per uno o più ingressi.

Per taluni stranieri che, ad esempio, per motivi di lavoro debbono recarsi frequentemente in una o più parti contraenti, il visto per soggiorno di breve durata può essere rilasciato per soggiorni multipli di durata totale non superiore a tre mesi per semestre. La validità può essere di un anno o, per determinate categorie di persone e in via eccezionale, superiore ad un anno. (Cfr. V. 2, 2.1).

2.1.4. Visto collettivo

Visto di transito o di durata non superiore a 30 giorni che può essere rilasciato - salvo disposizioni contrarie previste dalla legislazione nazionale - su un passaporto collettivo ad un gruppo di stranieri, organizzato socialmente o giuridicamente prima della decisione di compiere il viaggio, a condizione che l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dal territorio delle parti contraenti si svolgano da parte dei componenti sempre come facenti parte del gruppo.

Ai fini del rilascio del visto collettivo, il gruppo dovrà essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 50 persone. Vi sarà almeno un responsabile del gruppo provvisto di passaporto e, ove necessario, di visto individuale.

2.2. Visto per soggiorni di lunga durata

I visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti nazionali rilasciati da ciascuno Stato membro conformemente alla propria normativa.

Tuttavia, per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, essi hanno altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni e dei criteri comuni adottati mediante o in virtù delle pertinenti disposizioni del capitolo terzo, sezione 1 della presente convenzione e se il titolare soddisfa le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione, riportate nella parte IV dell'Istruzione. In caso contrario, consentono al titolare soltanto il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), o figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare.

2.3. Visto di validità territoriale limitata

Visto di una parte contraente apposto in via eccezionale su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera nei casi in cui si consenta soltanto il soggiorno nel territorio nazionale di una o più parti contraenti e che prevede che l'ingresso e l'uscita siano effettuati unicamente attraverso il territorio di questa o di queste parti contraenti (Cfr. V 3 della presente Istruzione).

2.4. Visto in frontiera(2)

II. Rappresentanza diplomatica o consolare competente

Gli stranieri sottoposti all'obbligo del visto (cfr. allegato 1) che desiderino recarsi nel territorio di una delle parti contraenti dell'accordo di Schengen debbono rivolgersi al servizio visti della rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria competente.

1. Determinazione della parte contraente competente

1.1. Parte contraente competente per l'esame della domanda

L'esame della domanda di visto uniforme per soggiorno di breve durata o di transito e la relativa deliberazione spettano nell'ordine:

a) - Alla parte contraente che costituisce la sola destinazione o, se ve ne sono altre, la principale destinazione del viaggio. Una parte contraente di transito non può in nessun caso essere considerata destinazione principale.

La rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria, ricevuta la domanda, determina la parte contraente di destinazione principale, caso per caso, tenendo conto, nel corso di questa valutazione, dell'insieme degli elementi di fatto, e in particolare: la finalità del viaggio, l'itinerario e la durata del soggiorno o dei soggiorni. Nell'esame di tali elementi, la rappresentanza diplomatica o consolare si basa soprattutto sui documenti giustificativi presentati dal richiedente.

- La rappresentanza diplomatica o consolare tiene conto in particolare del motivo o finalità essenziale del viaggio qualora una o più destinazioni siano la conseguenza diretta o il complemento di un'altra destinazione.

- La rappresentanza diplomatica o consolare tiene conto in particolare della maggiore durata del soggiorno qualora nessuna delle destinazioni sia la conseguenza diretta o il complemento delle altre.

b) - Alla parte contraente di primo ingresso, qualora non sia possibile identificare la parte contraente di destinazione principale.

Per parte contraente di primo ingresso si intende la parte contraente attraverso la cui frontiera esterna il richiedente entra nel territorio delle parti contraenti Schengen, dopo che siano stati controllati i suoi documenti.

- Qualora non preveda l'obbligo del visto per l'eventuale richiedente, la parte contraente non è tenuta a rilasciarlo e, a meno che tale parte non lo rilasci volontariamente con il consenso del richiedente, la competenza ricade sulla parte contraente di prima destinazione o sulla parte contraente di primo transito che richiedano il visto.

- L'esame di una domanda di visto con validità limitata al territorio di una parte contraente o del Benelux e la relativa deliberazione sono di competenza della parte o delle parti contraenti interessate.

 

1.2. Parte contraente delegata al rilascio del visto in rappresentanza della parte contraente competente per l'esame

a) Qualora non esista in un paese una rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della parte contraente competente il visto uniforme può essere rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della parte contraente che rappresenti gli interessi della parte contraente responsabile. Il rilascio è effettuato per conto e previa autorizzazione della parte contraente rappresentata, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali. Se esiste una rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria di uno Stato del Benelux, questa assume d'ufficio la rappresentanza degli altri Stati Benelux.

b) Se nella capitale di un paese esistono rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria della parte contraente competente per l'esame, ma non nella regione in cui viene presentata la domanda e in questa stessa regione esistono invece rappresentanze consolari di prima categoria di una o più altre parti contraenti Schengen, i visti, con carattere eccezionale e unicamente nei paesi di grande estensione territoriale, potranno essere rilasciati da un'altra parte contraente in rappresentanza della parte contraente responsabile dell'esame, a condizione che vi sia un esplicito accordo di rappresentanza tra le due parti contraenti e nel rispetto delle disposizioni tecniche dell'accordo in questione.

c) Le disposizioni delle lettere a) e b) consentono in tutti i casi al richiedente il visto di rivolgersi, a scelta, alla rappresentanza consolare o diplomatica di prima categoria che rappresenta la parte contraente competente o a quella della parte contraente competente.

d) Il gruppo di lavoro II "Visti" elabora una sintesi dei meccanismi di rappresentanza adottati, che rivede periodicamente.

e) Il rilascio di visti Schengen in Stati terzi, nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, avviene secondo i seguenti principi:

- Il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della convenzione di Schengen e in virtù del disposto dell'Istruzione consolare. È obbligo dello Stato rappresentante applicare i criteri dell'Istruzione consolare comune con la stessa diligenza con la quale suole rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata.

- Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolgersi alla rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verrà esercitata tale attività.

- Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.

- La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto.

- Gli Stati rappresentati accettano la responsabilità derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentanti per conto degli Stati rappresentati, come emerge dalla menzione esplicita figurante sul visto.

- In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviano alla rappresentanza di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per rappresentanza diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto deve avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen.

- Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza e di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti. Si può altresì convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalità) si rinunci alla rappresentanza.

- La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato, perché lo straniero non è in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovrà essere informato della possibilità di presentare la propria domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.

- Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza può essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando così la possibilità allo Stato rappresentante di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato.

- La sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio dei visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati è sottoposto al gruppo centrale affinché prenda conoscenza delle modifiche apportate a tale sintesi, di comune accordo tra gli Stati membri interessati.

2. Domande di visto soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale o di quella di un'altra o di altre parti contraenti conformemente all'articolo 17, paragrafo 2

2.1. Domande soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale

La rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria che esamina la domanda dovrà chiedere autorizzazione, consultare o notificare previamente all'autorità consolare centrale la decisione che prevede di adottare secondo i casi, le modalità e i termini previsti dalla legislazione o dalla prassi interne (cfr. allegato 5 A).

2.2. Domande soggette a consultazione preliminare dell'autorità centrale di un'altra o di altre parti contraenti

La rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda dovrà chiedere l'autorizzazione della propria autorità centrale che, dal canto suo, dovrà trasmettere la domanda alle autorità centrali competenti di una o più altre parti contraenti (cfr. parte V. 2, 2.3). Fintantoché il comitato esecutivo non avrà elaborato la lista dei casi soggetti a consultazione preliminare delle altre autorità centrali, si utilizzerà a tal fine l'elenco allegato alla presente Istruzione consolare comune (cfr. allegato 5 B).

2.3. Procedura di consultazione in caso di rappresentanza

a) Le domande di visto relative alle nazionalità dell'allegato 5 C presentate in un'Ambasciata o in un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di uno Stato partner formano oggetto di una consultazione dello Stato rappresentato.

b) Gli elementi delle domande di visto da scambiare sono quelli attualmente trasmessi nell'ambito delle consultazioni dell'allegato 5 B. Tuttavia, nel formulario deve obbligatoriamente figurare un campo relativo alle referenze nel territorio dello Stato rappresentato.

c) I termini, la loro proroga e il tipo di risposta sono quelli attualmente previsti nell'Istruzione consolare comune.

d) Le consultazioni ai sensi dell'allegato 5 B sono effettuate dallo Stato rappresentato.

3. Domande di visto presentate in una parte contraente diversa da quella di residenza

Quando la domanda di visto è presentata in una parte contraente che non è la parte contraente di residenza del richiedente e se vi sono dubbi sulle reali intenzioni del richiedente (in particolare se vi è il rischio di immigrazione clandestina), il visto potrà essere rilasciato soltanto previa consultazione della rappresentanza diplomatica e consolare di prima categoria con sede nella parte contraente di residenza del richiedente e/o della propria autorità consolare centrale.

4. Abilitazione per il rilascio del visto uniforme

Sono abilitate al rilascio dei visti uniformi soltanto le rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle parti contraenti, fatte salve le eccezioni previste nell'allegato 6.

III. RICEVIMENTO DELLA DOMANDA

1. Modulo di domanda di visto - Numero di domande

Lo straniero deve inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16.

Il modulo di domanda deve essere compilato in almeno una copia, che potrà essere utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali. Ove le procedure nazionali lo richiedano, le parti contraenti possono richiedere la compilazione di un numero superiore di esemplari.

2. Documentazione da allegare

Lo straniero deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) un documento di viaggio valido su cui si possa applicare il visto (cfr. allegato 11);

b) eventualmente, i documenti giustificativi della finalità e delle condizioni del soggiorno previsto:

Se, a giudicare dalle informazioni di cui dispone la rappresentanza diplomatica o consolare, il richiedente ha una buona reputazione, il servizio preposto al rilascio dei visti può dispensarlo dalla presentazione dei documenti giustificativi relativi all'oggetto e alle condizioni del soggiorno.

3. Attendibilità circa il ritorno e i mezzi di sostentamento

Lo straniero deve altresì convincere la rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda del fatto che esso dispone di mezzi di sussistenza sufficienti e che esistono garanzie relative al suo ritorno nel paese di provenienza.

4. Colloquio personale con il richiedente

Il richiedente deve, in linea di principio, essere invitato a presentarsi personalmente presso la rappresentanza diplomatica o consolare per esporre oralmente i motivi della sua richiesta, soprattutto quando insorgono fondati dubbi circa lo scopo effettivo del suo viaggio o le reali intenzioni quanto al ritorno al paese di provenienza.

Si potrà, ovviamente, derogare a tale principio in considerazione dell'eventuale notorietà del richiedente il visto, se non sussistono dubbi sulla buonafede, in relazione alla sua lontananza dalla rappresentanza nonché nei casi di viaggi di gruppo allorché un'organizzazione ben conosciuta ed affidabile risponda della buonafede degli interessati.

La parte VIII.5 contiene norme più particolareggiate sulle domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori(3).

IV. Base normativa

I visti uniformi, possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di ingresso previste agli articoli 15 e 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Il testo degli articoli è riportato in appresso.

Articolo 15

In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

Articolo 5

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d) non essere segnalato ai fini della non ammissione;

e) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti.

2. L'ingresso nel territorio delle parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre parti contraenti .Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

I visti con validità territoriale limitata possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11.2, 14.1 e 16 combinato a 5.2 (cfr. V. 3).

Articolo 11, paragrafo 2

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che, nel corso del semestre considerato, una parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

Articolo 14, paragrafo 1

(1) Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido per una o più parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a questa o a queste parti contraenti.

Articolo 16

Se una parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale parte contraente che dovrà informarne le altre parti contraenti.

V. ESAME E DELIBERAZIONE

La rappresentanza diplomatica o consolare verifica in primo luogo i documenti presentati (1), li esamina, e prende una decisione in merito alla domanda di visto (2):

Criteri di base per l'esame

Non si deve dimenticare che nel corso dell'esame della domanda di visto è necessario tener conto di alcuni aspetti fondamentali: la sicurezza delle parti contraenti, la lotta contro l'immigrazione illegale nonché altri aspetti legati alle relazioni internazionali. Tutti questi criteri vanno considerati, benché uno possa prevalere sugli altri in funzione del paese interessato.

Per quanto riguarda la sicurezza, occorre verificare che tutti i controlli del caso siano stati effettuati: consultazione degli schedari delle persone non ammissibili tramite il SIS e consultazione delle autorità centrali per i paesi soggetti a tale procedura.

Per quanto riguarda il rischio di immigrazione illegale, la valutazione è di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare. L'obiettivo dell'esame delle domande è individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nei paesi del gruppo di Schengen in forza di un visto rilasciato per motivi di turismo, di studio, di lavoro o ragioni familiari. È opportuno a tal fine esercitare una particolare sorveglianza sui "gruppi a rischio", ossia i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e dei riscontri giustificativi presentati, la rappresentanza diplomatica e consolare di prima categoria si asterrà dal rilascio del visto.

Si renderanno invece più flessibili i controlli nel caso di richiedenti noti come persone di buonafede; queste informazioni verranno scambiate in comune nell'ambito della cooperazione consolare.

1. Esame delle domande di visto

1.1. Verifica della domanda di visto:

- la durata del soggiorno richiesto deve essere compatibile con la finalità dello stesso,

- le risposte alle domande del modulo devono essere convincenti. In tale modulo dovrà figurare la fotografia del richiedente e, nella misura del possibile, la destinazione principale del viaggio.

1.2. Verifica dell'identità del richiedente e del fatto che questi non sia segnalato nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione, o che non rappresenti alcun pericolo (per la sicurezza) che giustifichi il rifiuto del visto. Verifica, sotto il profilo dell'immigrazione, che il richiedente non abbia, nel corso di un precedente soggiorno, superato i limiti di durata autorizzati.

1.3. Esame del documento di viaggio:

- Verifica della regolarità del documento: deve essere integro, e non essere falso, corretto o falsificato.

- Accertamento della validità territoriale del documento di viaggio: esso deve essere valido per l'ingresso nel territorio delle parti contraenti.

- Accertamento del periodo di validità del documento di viaggio: tale periodo di validità dovrebbe essere superiore di tre mesi a quello previsto dal visto (articolo 13, paragrafo 2, della convenzione di applicazione).

- Tuttavia, per ragioni umanitarie urgenti, per motivi di interesse nazionale o a causa degli obblighi internazionali assunti, è possibile, in via assolutamente eccezionale, apporre il visto su documenti di viaggio il cui periodo di validità sia inferiore a quello sopraccitato (tre mesi), ma sia in ogni caso superiore a quello del visto e consenta il ritorno dello straniero nel suo paese.

- Accertamento della durata di precedenti soggiorni dello straniero nel territorio delle parti contraenti.

1.4. Verifica di altri documenti in relazione alla domanda

Il numero e il tipo di documenti dipendono dall'esistenza di un eventuale rischio di immigrazione illegale e dalle condizioni locali (per esempio, divise convertibili o meno) che possono variare da un paese all'altro. Per quanto riguarda i documenti giustificativi, le rappresentanze diplomatiche e consolari possono definire modalità pratiche adattate alle circostanze locali.

Tali documenti giustificativi devono obbligatoriamente attestare la finalità del viaggio, i mezzi di trasporto e di ritorno, i mezzi di sostentamento e le condizioni di alloggio:

- Documenti giustificativi della finalità del viaggio, per esempio:

- lettera di invito,

- convocazione,

- partecipazione ad un viaggio organizzato.

- Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno, per esempio:

- biglietto di viaggio (andata e ritorno),

- valuta per la benzina o assicurazione del veicolo.

- Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento :

Si potranno accettare come prova di mezzi di sostentamento il denaro in contanti in valuta convertibile, i travellers' cheques, i libretti di assegni a madre e figlia su un conto in valuta, le carte di credito o qualsiasi altro mezzo che consenta di provare la disponibilità di risorse in valuta.

Il livello dei mezzi di sostentamento deve essere proporzionale alla durata e alla finalità del soggiorno, nonché al costo della vita nel o nei paesi Schengen visitati. A tal fine, le autorità nazionali delle parti contraenti determineranno ogni anno un livello di risorse indicativo ai fini dell'ingresso in frontiera (cfr. allegato 7)(4).

- Documenti giustificativi relativi alle condizioni di alloggio:

Rivestiranno carattere giustificativo, tra l'altro, i seguenti documenti:

a) Le prenotazioni di alberghi o stabilimenti analoghi.

b) I documenti attestanti il possesso di un contratto di affitto o di un titolo di proprietà di un'abitazione, stilati a nome del richiedente il visto nella parte contraente di soggiorno.

c) Se lo straniero dichiara che alloggerà presso il domicilio di una persona o di un'altra entità, le rappresentanze consolari dovranno verificare che lo straniero alloggerà effettivamente nel luogo indicato:

- sia procedendo alle necessarie verifiche presso le autorità nazionali,

- sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un certificato recante l'impegno a fornire l'alloggio redatto dalla persona che invita in un formulario armonizzato, verificato dall'autorità competente della parte contraente, conformemente alle modalità stabilite dalla sua legislazione nazionale. Un modello di tale formulario armonizzato potrà essere elaborato dal comitato esecutivo,

- sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un documento ufficiale o pubblico recante l'impegno a fornire l'alloggio, redatto e verificato conformemente al diritto nazionale della parte contraente.

La presentazione dei documenti recanti l'impegno a fornire l'alloggio cui si riferiscono i due precedenti trattini non comporta l'imposizione di un nuovo requisito per il rilascio del visto. Questi documenti sono tuttavia strumenti di utilità pratica per giustificare presso il Consolato la disponibilità di alloggio ed eventualmente dei mezzi di sostentamento. Qualora una parte contraente utilizzi un tale documento, questo deve in ogni caso precisare l'identità della persona che invita e della persona invitata o delle persone invitate, l'indirizzo dell'abitazione, la durata e quanto concerne l'ospitalità, l'eventuale relazione di parentela e la situazione regolare di soggiorno della persona che invita.

Dopo il rilascio del visto, il Consolato apporrà il proprio timbro e riporterà il numero del visto sul documento per evitare che questo venga riutilizzato.

Tali verifiche mirano ad evitare gli inviti di comodo, fraudolenti o emananti da stranieri in situazione irregolare o precaria.

Il richiedente può essere dispensato dall'obbligo di presentare il documento giustificativo relativo alla disponibilità di un alloggio prima della presentazione della sua domanda di visto uniforme, qualora dimostri di possedere mezzi economici adeguati per far fronte alle spese di sostentamento e di alloggio nella parte contraente che si propone di visitare.

- Altri documenti eventualmente richiesti:

- documenti giustificativi del luogo di soggiorno e dell'esistenza di legami con il paese di residenza;

- autorizzazione paterna, nel caso di minorenni;

- documenti giustificativi relativi alla situazione socio-professionale del richiedente.

Qualora il diritto nazionale degli Stati Schengen per comprovare inviti di persone private o di uomini d'affari richieda una dichiarazione di garanzia o un documento giustificativo relativo all'alloggio..., ci si avvarrà, a tal fine, di un formulario armonizzato.

1.5. Esame della buonafede del richiedente

Perché sia riconosciuta la sua buonafede, è opportuno verificare se il richiedente fa parte delle persone di buonafede riconosciute come tali nell'ambito della cooperazione consolare locale.

Si consulteranno inoltre le informazioni scambiate a cui fa riferimento la parte VIII3 della presente istruzione.

2. Procedura di decisione in merito alle domande di visto

2.1. Scelta del tipo di visto e numero di ingressi

Il visto uniforme può essere (articolo 11):

- Un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, che autorizza un soggiorno ininterrotto o soggiorni successivi la cui durata totale non ecceda i tre mesi per semestre, a decorrere dalla data del primo ingresso.

- Un visto valido un anno che autorizza un soggiorno di tre mesi per semestre e più ingressi alle persone che offrono le garanzie necessarie e che presentano un interesse particolare per una delle parti contraenti. È inoltre possibile, in via eccezionale, rilasciare a determinate categorie di persone visti con un periodo di validità superiore ad un anno (con un massimo di cinque anni) e che autorizzino più ingressi.

- Un visto di transito che permette al titolare di transitare una, due o, eccezionalmente, più volte e per una durata non superiore a cinque giorni attraverso il territorio delle parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, sempre a condizione che gli sia garantito l'ingresso in questo Stato terzo e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.

2.2. Responsabilità amministrativa del servizio adito

Il responsabile della rappresentanza diplomatica o consolare assume, conformemente alle sue competenze nazionali, la piena responsabilità circa le modalità pratiche di rilascio dei visti da parte della rispettiva rappresentanza diplomatica o consolare e circa la procedura di consultazione reciproca.

La rappresentanza diplomatica o consolare adotterà la sua decisione in funzione dell'informazione di cui dispone e delle circostanze concrete di ogni singola domanda.

2.3. Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare delle autorità centrali delle altre parti contraenti

Le parti contraenti hanno deciso di attuare un sistema ai fini della realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali.

In caso di guasto del sistema tecnico di consultazione, le parti contraenti potranno, in via transitoria e a seconda dei casi, adottare le seguenti misure:

- Limitazione della consultazione ai soli casi per i quali la consultazione è considerata indispensabile.

- Uso della rete locale delle ambasciate e dei consolati delle parti contraenti interessate al fine di veicolare le consultazioni.

- Uso della rete delle ambasciate delle parti contraenti situate a) nel paese che deve effettuare la consultazione; b) nel paese che deve essere consultato.

- Uso dei mezzi convenzionali tra i punti di contatto (fax, telefono, ecc.).

- Intensificazione della vigilanza a beneficio dell'interesse comune.

Il rilascio del visto uniforme e del visto per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata alle categorie di richiedenti di cui all'allegato 5 B, soggette a consultazione dell'autorità centrale, del ministero degli Affari esteri o di altre autorità (articolo 17, paragrafo 2, della convenzione), rispetterà le procedure descritte qui di seguito:

La rappresentanza diplomatica o consolare cui viene presentata una domanda di visto da parte di una persona inclusa in tali categorie deve innanzitutto verificare mediante consultazione del Sistema di Informazione Schengen che il richiedente non figuri nell'elenco delle persone segnalate ai fini della non ammissione.

La rappresentanza diplomatica o consolare deve inoltre attenersi alla seguente procedura:

a) Procedura

La procedura di cui alla lettera b) non deve essere seguita qualora il richiedente sia segnalato nel Sistema di Informazione Schengen ai fini della non ammissione.

b) Trasmissione della consultazione alla propria autorità centrale

La rappresentanza diplomatica o consolare cui viene presentata una domanda da parte di una persona inclusa nelle categorie per cui è necessario procedere alla consultazione delle autorità centrali, informerà direttamente della domanda di visto l'autorità centrale del suo paese.

- Se l'autorità centrale decide di rifiutare il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione delle autorità centrali delle parti contraenti che hanno chiesto di essere consultate.

- Se tale autorità si occupa della pratica in qualità di parte contraente rappresentante di un'altra parte contraente competente, essa informerà della domanda l'autorità centrale di quest'ultima. Se l'autorità centrale della parte contraente rappresentata - o quella della stessa parte contraente rappresentante se previsto dall'accordo di rappresentanza tra le due parti - rifiuta il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione delle autorità centrali delle parti contraenti che hanno chiesto di essere consultate.

c) Contenuto della consultazione

Per formalizzare la consultazione delle autorità centrali, la rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda trasmetterà alla rispettiva autorità centrale le seguenti informazioni:

1. Rappresentanza diplomatica o consolare in cui è stata presentata la domanda.

2. Nome e cognome, data e luogo di nascita del richiedente (o dei richiedenti) e, se conosciuti, i cognomi dei genitori.

3. Cittadinanza del richiedente (o dei richiedenti) e, nella misura del possibile, precedenti cittadinanze.

4. Tipo di documento (o documenti) di viaggio presentato, numero e date di rilascio e di scadenza dello stesso.

5. Durata e finalità del soggiorno per cui si procede alla richiesta di visto.

6. Date previste per il viaggio.

7. Domicilio, professione, datore di lavoro del richiedente.

8. Riferimenti negli Stati membri, in particolare precedenti domande o soggiorni negli Stati firmatari.

9. Frontiera attraverso cui il richiedente desidera entrare nello spazio Schengen.

10. Altri cognomi (da celibe/nubile o, eventualmente, coniugato/a al fine di completare l'identificazione in conformità dei requisiti dell'ordinamento interno delle parti contraenti e dell'ordinamento interno dello Stato di cui il richiedente ha la cittadinanza).

11. Altre indicazioni ritenute di interesse per le rappresentanze consolari, quali coniuge o figli minorenni che accompagnano il titolare e che figurano sul passaporto, altri visti già ottenuti, altre domande per la medesima destinazione.

Questi dati verranno ricavati dal modulo di richiesta del visto e riportati secondo l'ordine nel quale figurano in tale modulo.

Tali informazioni serviranno di base per l'esame da parte delle autorità centrali che devono essere consultate. In linea di principio, spetta alla parte contraente che effettua la consultazione determinare il mezzo di trasmissione da cui deve comunque risultare la data e l'ora della trasmissione e della relativa ricezione da parte delle autorità centrali destinatarie della stessa.

d) Trasmissione tra autorità centrali

L'autorità centrale della parte contraente la cui rappresentanza riceve la domanda procede, a sua volta, alla consultazione dell'autorità o delle autorità centrali della parte o delle parti contraenti che abbiano richiesto tale procedura. A tal fine, sono considerate autorità centrali le autorità designate dalle parti contraenti.

Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, tali autorità trasmettono la loro valutazione della domanda di visto all'autorità centrale che ha avviato la consultazione.

e) Termine di risposta - Proroga

Il termine massimo previsto per la risposta delle autorità centrali consultate all'autorità centrale consultatrice è di sette giorni civili. Il termine iniziale di risposta decorre dalla trasmissione della domanda da parte dell'autorità centrale che deve effettuare la consultazione.

Se entro tale termine una delle autorità centrali consultate informa l'autorità consultatrice dell'opportunità di estendere il periodo di risposta, questo può essere prorogato di altri sette giorni.

In circostanze eccezionali, l'autorità centrale consultata potrà chiedere una proroga motivata superiore ai sette giorni.

Le autorità in questione si adopereranno affinché, in caso di urgenza, la risposta sia comunicata quanto prima.

Una volta scaduto il termine iniziale e, eventualmente, il termine della proroga, la mancanza di risposta equivarrà ad un'autorizzazione, ossia indicherà che a giudizio della o delle parti contraenti consultate non esiste alcun motivo che osti al rilascio del visto.

f) Decisione in funzione dell'esito della consultazione

Dopo la scadenza del termine iniziale o del termine della proroga, l'autorità centrale della parte contraente cui è stata presentata la domanda può autorizzare la rappresentanza diplomatica o consolare a rilasciare il visto uniforme.

In mancanza di una decisione esplicita della propria autorità centrale, la rappresentanza diplomatica o consolare richiesta potrà rilasciare il visto trascorsi 14 giorni a decorrere dalla trasmissione della richiesta da parte dell'autorità centrale consultatrice. Spetta ad ogni autorità centrale informare le proprie rappresentanze dell'inizio del termine di consultazione.

Qualora l'autorità centrale consultatrice abbia ricevuto una richiesta di proroga eccezionale dei termini dovrà comunicarla alla rappresentanza, la quale non potrà decidere fintantoché l'autorità centrale non si sarà espressamente pronunciata.

g) Trasmissione di documenti specifici

In casi eccezionali, l'ambasciata presso la quale è stata presentata la domanda di visto può, su richiesta della rappresentanza consolare dello Stato consultato ai sensi dell'articolo 17 della convenzione di Schengen, trasmettere il formulario di domanda del visto (con la fotografia).

Tale procedura si applica unicamente nelle località nelle quali esistono rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato che effettua la consultazione e dello Stato consultato e solo per le cittadinanze di cui all'allegato 5 B.

Ad eccezione delle consultazioni a livello locale attualmente previste all'allegato 5 B dell'Istruzione consolare comune, la risposta o la domanda di proroga del termine di consultazione non potranno in nessun caso avvenire a livello locale, ma si dovrà sempre utilizzare la rete di consultazione tra autorità centrali.

2.4. Irricevibilità della domanda

Qualora la rappresentanza diplomatica o consolare di una parte contraente non accetti o rifiuti una richiesta di visto, la procedura e le possibili vie di ricorso saranno disciplinate dalla legislazione nazionale di tale parte contraente.

Qualora un visto sia rifiutato e le disposizioni giuridiche nazionali prevedano la motivazione del rifiuto, tale motivazione deve essere formulata conformemente al seguente testo: "In conformità del disposto congiunto dell'articolo 15 e dell'articolo 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990, la Sua domanda di visto è stata respinta poiché non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, primo comma, lettere a), c), d) ed e) (indicare la dicitura utile), secondo cui.... (testo della o delle pertinenti condizioni preliminari)".

Tale testo può eventualmente essere integrato con informazioni più dettagliate o contenere altre informazioni a seconda degli obblighi previsti in materia dalle legislazioni nazionali.

Qualora una rappresentanza diplomatica o consolare, che opera in rappresentanza di uno Stato partner, si veda costretta a non proseguire l'esame di una domanda di visto, il richiedente dovrà essere informato di tale rinuncia e dovrà altresì essere informato che può rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato competente dell'esame della domanda.

3. Visti con validità territoriale limitata

È possibile rilasciare un visto con validità territoriale limitata al territorio nazionale di una o più parti contraenti:

1. Quando, per uno dei motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), una rappresentanza diplomatica o consolare ritenga necessario derogare al principio definito all'articolo 15 di tale convenzione di applicazione (articolo 16).

2. Nel caso previsto all'articolo 14 della convenzione di applicazione, il quale recita: "1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle parti contraenti.

2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto."

3. Quando, per ragioni di urgenza (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), la rappresentanza diplomatica o consolare non applica la procedura di consultazione delle autorità centrali o quando tale procedura dà luogo a determinate obiezioni.

4. Quando, in caso di necessità, la rappresentanza diplomatica o consolare rilascia a una persona un nuovo visto per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale tale persona ha già ricevuto un visto di tre mesi.

La validità è limitata al territorio di una sola parte contraente, del Benelux, o di due Stati Benelux nei casi 1, 3 e 4, e al territorio di una o più parti contraenti, del Benelux o di due Stati Benelux nel caso 2.

Le rappresentanze diplomatiche o consolari delle altre parti contraenti devono esserne informate.

VI. COMPILAZIONE DELLA VIGNETTA VISTO

Negli allegati 8 e 13 sono riportati esempi di compilazione della vignetta visto con le rispettive caratteristiche di sicurezza.

1. Zona delle diciture comuni. Zona 8

1.1. Dicitura "VALIDO PER"

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto quattro opzioni:

a) Stati Schengen

b) Stato o Stati Schengen al territorio del quale o dei quali è limitata la validità del visto (in tal caso, vengono utilizzate le seguenti indicazioni: A per l'Austria, F per la Francia, D per la Germania, E per la Spagna, GR per la Grecia, P per il Portogallo, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, N per i Paesi Bassi e B per il Belgio)

c) Benelux

d) Stato Schengen [utilizzando le indicazioni di cui alla lettera b)] che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorni di lunga durata + Stati Schengen

- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio del visto uniforme, definito agli articoli 10 e 11 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, o per un visto la cui validità non è limitata al territorio della parte contraente di rilascio, la dicitura "VALIDO PER" sarà completata, nella lingua della parte contraente di rilascio, con la menzione "Stati Schengen".

- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita attraverso un territorio limitato tale rubrica deve indicare il nome della parte contraente, nella lingua nazionale della medesima, al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto.

- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata che, per una durata massima di tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, ha altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata, si indicherà anzitutto lo Stato membro che ha rilasciato il visto nazionale per soggiorno di lunga durata, seguito dalla formula "Stati Schengen".

- Nei casi previsti all'articolo 14 della convenzione di applicazione, la validità territoriale potrà essere limitata al territorio di uno o più Stati membri. In tal caso, e in funzione dei codici degli Stati membri da inserire nella rubrica, sono ammesse le seguenti opzioni:

a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati.

b) iscrizione della menzione "Stati Schengen" nella lingua dello Stato membro di rilascio, seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido.

- Parimenti, la validità territoriale indicata in questa parte della vignetta non potrà essere limitata a una zona geografica inferiore a quella di una parte contraente.

1.2. Dicitura "DA ... A"

Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.

Dopo la preposizione "DA" va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:

- Due cifre per segnalare il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità.

- Trattino di separazione orizzontale.

- Due cifre per segnalare il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità.

- Trattino di separazione orizzontale.

- Due cifre per indicare l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.

- Esempio: 15-04-94 = 15 aprile 1994

Dopo la preposizione "A" si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.

Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.

1.3. Dicitura "NUMERO DI INGRESSI"

Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare all'interno del territorio per cui il visto è valido e quindi "il numero dei soggiorni possibili, suddividendo i giorni autorizzati" nella dicitura 1.4.

Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sulla vignetta a destra della dicitura, scrivendo "01" o "02" nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione "MULT" nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.

Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre "01" e "02". Soltanto in casi eccezionali, si potranno autorizzare più di due ingressi con una stessa vignetta visto, apponendo l'abbreviazione "MULT".

L'effettuazione di un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica la scadenza del visto, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

1.4. Dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO... GIORNI"

Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido(5) sia per un periodo di soggiorno continuo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate alla dicitura 1.2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 1.3.

Nello spazio vuoto tra la dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO" e la parola "GIORNI" si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.

1.5. Dicitura "RILASCIATO A....IL...."

Questa dicitura indica, nella lingua nazionale della parte contraente di rilascio, il nome della città nella quale è ubicata la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto. Questo nome è scritto tra "A" e "IL" mentre la data di rilascio è indicata dopo "IL".

La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 1.2.

L'autorità che rilascia il visto potrà essere identificata dall'iscrizione del timbro stampato nella zona 4.

1.6. Dicitura "NUMERO DI PASSAPORTO"

Scopo della dicitura è determinare il numero del passaporto sul quale è apposta la vignetta visto. Dopo l'ultima cifra si annota il numero di minori e il coniuge che accompagnano il titolare e che sono iscritti sul passaporto (si indicherà un numero seguito da una "X" corrispondente al numero di minori, ad esempio "3X" = tre minori, e una "Y" per il coniuge).

Se, in caso di mancato riconoscimento del documento di viaggio del titolare, si utilizza il modello uniforme di foglio per apporvi il visto, la rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto può scegliere di utilizzare lo stesso foglio per estendere la validità del visto al coniuge e ai minori a carico che accompagnano il titolare del foglio o di rilasciare fogli separati per il titolare, il coniuge e ognuna delle persone a suo carico, apponendo il visto corrispondente su ciascun foglio separatamente(6).

Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o quasi tutte le pagine del passaporto.

Il numero da indicare nella dicitura, in caso di apposizione del visto sul modello uniforme di foglio, è, invece del numero di passaporto, lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre, eventualmente corredato della lettera o delle lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di emissione del visto(7).

1.7. Dicitura "TIPO DI VISTO"

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, tale dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, la categoria generica di visto cui si applica, nel caso specifico, la vignetta visto comune.

A: Visto di transito aeroportuale

B: Visto di transito

C: Visto per soggiorni di breve durata

D: Visto nazionale per soggiorni di lunga durata

D+C: Visto per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata

Per i visti di validità territoriale limitata e i visti collettivi si utilizzeranno, a seconda dei casi, le lettere A, B o C.

1.8. Dicitura "COGNOME E NOME"

Nel passaporto o nel documento di viaggio del titolare del visto va inserita, nell'ordine, la prima parola riportata nella dicitura "cognome/i" e, di seguito, la prima parola riportata nella dicitura "nome/i". La rappresentanza diplomatica o consolare deve verificare se il(i) cognome/i e il(i) nome/i che figurano nel passaporto o nel documento di viaggio e nella domanda di visto e quelli da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici(8).

2. Zona riservata alle menzioni nazionali ("ANNOTAZIONI"). Zona 9

A differenza della zona 8 (diciture comuni e obbligatorie), questa zona è riservata alle eventuali diciture imposte dalle disposizioni interne e dalla prassi di alcune parti contraenti. In linea di massima, le parti contraenti sono libere di includere le diciture che ritengono opportune, benché si debbano informare tutte le parti contraenti affinché tali diciture possano essere interpretate (cfr. allegato n. 9).

3. Zona riservata alla fotografia(9)

La fotografia a colori del titolare del visto deve riempire lo spazio riservato all'uopo come indicato nell'allegato 8. Per la fotografia da inserire nella vignetta visto si applicano i seguenti requisiti.

Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70-80 % della dimensione verticale della superficie della fotografia.

Requisiti minimi per la risoluzione:

- scanner, 300 "pixels per inch" (ppi), senza esercitare pressioni

- stampante a colori, 720 "dot per inch" (dpi) per la fotografia impressa.

Ove manchi la fotografia si appone obbligatoriamente in questa zona la dicitura "valido senza fotografia" in due o tre lingue (lingua dello Stato membro che rilascia il visto, inglese e francese). In linea di massima, la dicitura è apposta mediante stampante e, in via eccezionale, con un timbro specifico che, in quest'ultimo caso, copre parimenti parte della zona stampata in calcografia che contorna, nel lato destro o sinistro, la zona riservata alla fotografia.

4. Zona destinata alla lettura ottica. Zona 5

Su proposta degli Stati Schengen, sia il formato della vignetta visto che il formato previsto per la zona di stampa riservata alla lettura ottica sono stati adottati dall'ICAO. Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice). L'allegato 10 riporta le modalità di iscrizione in tale zona.

5. Altri aspetti importanti relativi alla compilazione della vignetta visto

5.1. Firma del visto

Qualora il diritto o la prassi interna di una parte contraente preveda l'apposizione obbligatoria della firma ed essa debba essere manoscritta, il visto deve essere firmato - dopo essere stato applicato al passaporto - dalla persona abilitata.

Essa appone la sua firma all'estremità destra della zona riservata alle annotazioni, badando bene a far debordare la firma sulla pagina del passaporto o del documento di viaggio, ma non sulla zona di lettura ottica.

5.2. Annullamento della vignetta già compilata

Le vignette visto non potranno recare correzioni o cancellature. Se nel completare la vignetta si dovesse commettere un errore, essa dovrà essere annullata.

- Se si dovesse individuare l'errore prima di applicarla sul documento di viaggio, dovrà essere distrutta o tagliata in diagonale.

- Se si individua l'errore dopo aver apposto la vignetta sul passaporto, essa sarà barrata con una croce decussata di colore rosso e si procederà all'apposizione di una nuova vignetta.

5.3. Apposizione della vignetta visto sul passaporto

La vignetta è completata prima di essere applicata al passaporto. Si procederà alla stampigliatura e alla firma una volta che questa sarà incollata sul passaporto o sul documento di viaggio.

Debitamente completata, essa è applicata alla prima pagina del passaporto che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, ad esclusione del timbro di identificazione della domanda. Saranno rifiutati i passaporti privi di spazi liberi per l'apposizione della vignetta, quelli scaduti e quelli che non consentono, durante il periodo di validità del visto, l'uscita, il ritorno dello straniero nel paese di origine o il suo ingresso in un paese terzo (cfr. articolo 13 della convenzione di applicazione).

5.4. Passaporti e documenti di viaggio su cui è possibile apporre il visto uniforme

Nell'allegato 11 figurano i criteri che permettono di stabilire se su un documento di viaggio può essere o meno apposto un visto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a) della convenzione di applicazione.

Conformemente all'articolo 14 della convenzione, non è possibile apporre nessun visto su un documento di viaggio che non sia valido per nessuna parte contraente. Qualora il documento di viaggio sia valido soltanto per una o alcune parti contraenti, il visto apposto autorizzerà l'ingresso unicamente in questa o queste parti contraenti.

Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da uno o più Stati membri, il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata. La rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro deve utilizzare il modello uniforme di foglio per apporvi il visto rilasciato al titolare del documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che rilascia il foglio. Il visto equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata(10).

5.5. Timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto

Il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto nella zona riservata alle annotazioni; occorre prestare particolare attenzione affinché non sia apposto in modo da impedire la lettura dei dati; esso deve oltrepassare la vignetta sporgendo sopra la pagina del passaporto o documento di viaggio. Soltanto nel caso in cui non occorra compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro e l'inchiostro da utilizzare saranno conformi a quanto stabilito al riguardo da ciascuno Stato membro.

Per evitare il reimpiego della vignetta visto applicata sul modello uniforme di foglio, il timbro della rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto è apposto a destra tra la vignetta e il foglio in modo da non impedire la lettura delle diciture e dei dati della compilazione e da non invadere la zona riservata alla lettura ottica eventualmente compilata(11).

VII. GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZAZIONE

1. Organizzazione del servizio visti

L'organizzazione del servizio visti è di competenza di ciascuna parte contraente.

Spetta al responsabile della rappresentanza diplomatica o consolare adoperarsi affinché il servizio incaricato del rilascio dei visti sia organizzato in modo tale da evitare qualsiasi tipo di negligenza che possa facilitare furti o falsificazioni.

- Il personale preposto al rilascio dei visti non deve essere soggetto a nessun tipo di pressione locale.

- Si dovranno evitare le "abitudini" che possono provocare una riduzione del livello di vigilanza (per esempio, organizzando trasferimenti regolari del personale).

- La conservazione e l'utilizzo delle vignette visto dovranno essere sottoposti a misure di sicurezza analoghe a quelle previste per altri documenti che richiedono protezione.

2. Schedari ed archiviazione dei moduli

Ciascuna parte contraente è responsabile della gestione degli schedari e dell'archiviazione dei moduli di visto e, nel caso di visto soggetto a consultazione centrale, della fotografia del richiedente.

Il termine di archiviazione dei moduli è di almeno un anno in caso di rilascio del visto richiesto e di almeno cinque anni in caso di rifiuto di rilascio del visto.

Per facilitare la localizzazione di una domanda, nelle consultazioni e risposte tra autorità centrali vanno citati i rispettivi riferimenti di schedario e archivio.

3. Registrazione del visto

Ogni parte contraente procede alla registrazione dei visti rilasciati conformemente alla prassi nazionale. Le vignette visto annullate devono essere registrate come tali.

4. Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto(12)

I diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto figurano all'allegato 12.

Tuttavia, non è riscosso alcun diritto corrispondente a dette spese amministrative per le domande di visto introdotte da cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione o di un cittadino di uno Stato parte dell'accordo SEE, che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

VIII. COOPERAZIONE CONSOLARE LOCALE

1. Orientamento della cooperazione consolare locale

La cooperazione consolare locale si incentra, in generale, sulla valutazione dei rischi migratori e, in particolare, sulla determinazione di criteri comuni di esame delle pratiche, sullo scambio di informazioni sull'impiego di documenti falsi, sulle possibili reti di immigrazione illegale nonché sul rifiuto di domande di visti palesemente infondate o fraudolente. Tale cooperazione deve inoltre consentire lo scambio di informazioni sui richiedenti in buonafede e l'organizzazione in comune della divulgazione di informazioni al pubblico sui requisiti per la richiesta del visto Schengen.

La cooperazione consolare si svolge in funzione della realtà amministrativa e della struttura socio-economica locale.

Le rappresentanze si riuniranno con una periodicità che sarà dettata dalle circostanze e ai livelli che verranno ritenuti opportuni. Le relazioni delle discussioni svoltesi in tali riunioni saranno comunicate alle autorità centrali. Su domanda della Presidenza, si potrà trasmettere alla medesima una relazione d'insieme semestrale.

2. Prevenzione della presentazione di domande simultanee o successive ad un rifiuto recente

Mediante lo scambio di informazioni e l'identificazione di una domanda tramite timbro o altre misure sostitutive o complementari, si deve evitare che il richiedente presenti più domande di visto - simultanee o successive ad un rifiuto recente - presso varie rappresentanze diplomatiche o consolari.

Fermi restando la reciproca consultazione e il reciproco scambio di informazioni, le rappresentanze diplomatiche e consolari cui è stata presentata una domanda di visto appongono sul passaporto di ogni richiedente un timbro recante la seguente dicitura "Visto richiesto il... a... ". In corrispondenza dei primi puntini si utilizzeranno sei cifre, due per il giorno, due per il mese e due per l'anno, mentre al posto dei puntini successivi si indicherà la rappresentanza diplomatica o consolare della parte contraente. Deve essere aggiunto il codice del tipo di visto richiesto.

L'apposizione del timbro sui passaporti diplomatici o di servizio è lasciata alla discrezione della rappresentanza competente cui è stata presentata la domanda di visto.

Il timbro può essere apposto in caso di richiesta di un visto di lungo soggiorno.

In caso di visto rilasciato nel quadro del sistema di rappresentanza, il timbro recherà, dopo l'indicazione del codice del tipo di visto richiesto, la lettera "R" seguita dal codice dello Stato rappresentato.

Se il visto è rilasciato, la vignetta sarà, nella misura del possibile, apposta sul timbro di identificazione della domanda.

In casi eccezionali nei quali risulti inattuabile apporre il timbro, dopo aver proceduto alla concertazione consolare locale, la rappresentanza del paese che esercita la presidenza informa il gruppo Schengen competente e sottopone alla sua approvazione l'applicazione di misure alternative all'apposizione del timbro quali, ad esempio, lo scambio di fotocopie dei passaporti o di elenchi dei visti rifiutati indicandovi il motivo del rifiuto.

I capi delle rappresentanze diplomatiche o consolari definiranno a livello locale, ove necessario, o dietro iniziativa della Presidenza, misure di prevenzione sostitutive o complementari.

 

3. Esame della buonafede del richiedente

Al fine di facilitare l'accertamento della buonafede del richiedente, le rappresentanze diplomatiche e consolari potranno, conformemente alla propria legislazione nazionale, procedere ad uno scambio di informazioni in base ad accordi presi a livello locale nell'ambito della cooperazione e conformemente a quanto stabilito al punto 1 del presente capitolo.

Le informazioni scambiate periodicamente potranno riferirsi ai nominativi dei richiedenti ai quali è stato rifiutato il visto per uso di documenti rubati, perduti, contraffatti o falsificati, per inosservanza ingiustificata del termine di uscita previsto da visti precedenti, perché rappresentano un rischio per la sicurezza e, in particolare, perché sospettati di tentata immigrazione illegale nel territorio delle parti contraenti.

Pur costituendo un valido aiuto nell'esame delle domande di visto, tali informazioni elaborate e scambiate non sostituiscono tuttavia l'esame dell'effettiva domanda di visto o la consultazione del Sistema di Informazione Schengen o delle autorità centrali richiedenti.

4. Scambio di statistiche

4.1 Le statistiche relative ai visti rilasciati e ai visti oggetto di un rifiuto formale per soggiorni di breve durata, per il transito e per il transito aeroportuale sono scambiate a scadenza trimestrale.

4.2 Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 16 della convenzione di Schengen e fermi restando i relativi obblighi esplicitati nell'allegato 14 dell'Istruzione consolare comune, sulla base dei quali gli Stati Schengen devono trasmettere entro 72 ore i dati relativi al rilascio di un visto con validità territoriale limitata, le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati Schengen sono tenute a scambiarsi ogni mese le proprie statistiche sui visti con validità territoriale limitata rilasciati nel mese precedente e di trasmetterle alle rispettive autorità centrali.

5. Domande di visto inoltrate da agenzie amministrative, agenzie di viaggio e operatori turistici(13)

In materia di domande di visto, la regola generale prevede un colloquio con il richiedente. Tuttavia, è prevista la facoltà di rinunciare a tale colloquio sempre che un'organizzazione nota e solvibile che programmi viaggi di gruppo, non sussistendo dubbi fondati circa la buona fede del richiedente, il motivo del viaggio o le intenzioni reali di far ritorno nel paese di provenienza, fornisca alla rappresentanza diplomatica o consolare la necessaria documentazione e attesti in maniera ragionevolmente attendibile tale buona fede, i motivi del viaggio e le reali intenzioni di far ritorno (Cfr. III.4).

L'intervento di agenzie amministrative, di agenzie di viaggio e di operatori turistici e di loro venditori in quanto intermediari ai quali si rivolge il richiedente, è una prassi frequente e utile, specialmente in paesi con un territorio molto esteso. Tali organismi commerciali non presentano una tipologia uniforme, in quanto l'impegno che essi assumono verso i clienti che affidano loro le domande di visti è differenziato, per cui il grado di solvibilità e di affidabilità loro attribuibile è, in linea di massima, direttamente proporzionale al loro maggiore o minore coinvolgimento nella programmazione globale del viaggio, dell'alloggio, delle assicurazioni per quanto riguarda l'assistenza medica e il trasporto e del ritorno a loro spese nel paese di provenienza.

5.1. Modalità dell'intermediazione

a) Il tipo più semplice di intermediazione è costituito dall'agenzia amministrativa, in cui il servizio di assistenza prestato al cliente consiste semplicemente nel fornire documenti di identificazione e giustificativi, al posto del cliente.

b) Un secondo tipo di organismo commerciale è costituito dalle agenzie di trasporto, o agenzia di viaggio a livello locale, a volte collegate a compagnie aeree, anche non di bandiera, che effettuano il trasporto regolare o occasionale di passeggeri. L'assistenza al cliente comprende la fornitura dei documenti giustificativi oltre, se del caso, la vendita di biglietti e la prenotazione degli alberghi.

c) Un terzo tipo di organismo di intermediazione è quello che rientra nel concetto di organizzatore o operatore turistico, vale a dire una persona fisica o giuridica che organizza in maniera non occasionale viaggi combinati (preparazione della documentazione relativa a viaggio, trasporto, alloggio, servizi turistici complementari, assicurazioni per quanto riguarda l'assistenza medica e il trasporto, spostamenti interni, ecc.), vende tali viaggi combinati o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore o un'agenzia di viaggi legata per contratto all'operatore turistico.

Rispetto all'operatore turistico e all'agenzia venditrice del viaggio combinato, il richiedente il visto non è altri che il fruitore del viaggio programmato, nel cui pacchetto rientra l'offerta di esperire tale richiesta. Questo terzo modello di intermediazione è complesso e presenta varie sfaccettature sulle quali si può effettuare un controllo oggettivo: controllo della documentazione commerciale, controllo durante la gestione, verifica dell'effettuazione e della destinazione del viaggio, controllo attraverso i pernottamenti e controllo degli ingressi e uscite programmati in gruppo.

5.2. Armonizzazione della collaborazione con le agenzie amministrative, agenzie di viaggio, operatori turistici e loro venditori

a) Tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in una stessa città si sforzano di pervenire a un'applicazione armonizzata, a livello locale, delle linee di condotta definite in appresso, in funzione della tipologia di intermediazione proposta. Benché spetti a ciascuna rappresentanza diplomatica o consolare decidere se collaborare o meno con le agenzie, ognuna di esse deve mantenere la facoltà di ritirare in qualsiasi momento l'accreditamento se le circostanze lo richiedono o nell'interesse di una politica dei visti comune. Una rappresentanza diplomatica o consolare che decida di collaborare con un'agenzia deve attenersi alle prassi e alle modalità di lavoro stabilite nel presente capitolo.

- Le rappresentanze consolari degli Stati membri vigilano in particolar modo e collaborano in stretto contatto per valutare e accreditare a titolo eccezionale le agenzie amministrative. La pratica delle loro domande di visti è esaminata accuratamente e si verificano in ogni caso i documenti giustificativi del titolare del visto e i documenti relativi alla licenza e all'iscrizione dell'agenzia nel registro delle imprese.

- Ai fini della valutazione delle domande di visti presentate dalle agenzie di trasporto o agenzie di viaggio locali occorre tener conto in maniera specifica delle circostanze del richiedente e si procede, caso per caso, alla verifica dei documenti giustificativi. Le rappresentanze consolari collaborano strettamente rafforzando i propri dispositivi per individuare irregolarità presso le agenzie e le società di trasporto e, a sostegno di tali dispositivi, è prevista la notifica delle irregolarità commesse da tali agenzie in sede di cooperazione consolare locale e regionale.

- Ai fini dell'accreditamento degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) si tiene conto, fra gli altri, dei criteri seguenti: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, statuto della società, contratti con le banche con le quali operano, contratti aggiornati che le vincolino alle direttive comunitarie relative al turismo, nei quali devono figurare tutti gli elementi del viaggio combinato (alloggio e servizi del pacchetto turistico combinato), contratti con le compagnie aeree che devono comprendere andata e ritorno garantito e chiuso e le polizze di assicurazione per l'assistenza medica e di viaggio che devono aver stipulato. Le domande di visto presentate da tali agenzie di viaggio devono essere esaminate con cura.

b) In sede di cooperazione consolare locale, le rappresentanze diplomatiche e consolari cercano inoltre di armonizzare le procedure e le modalità operative nonché i criteri di controllo della regolarità dell'attività delle agenzie amministrative, delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori). Tali controlli devono comprendere almeno la verifica in qualsiasi momento della documentazione di accreditamento, la fissazione per campionamento di colloqui personali o telefonici con i richiedenti, la prova dei viaggi e dei pernottamenti effettuati e, per quanto possibile, la prova documentale del ritorno in gruppo.

c) Devono essere scambiate frequentemente informazioni sul funzionamento delle agenzie amministrative, delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori): notifica di irregolarità riscontrate, scambio regolare di informazioni in materia di visti negati, comunicazione di formule fraudolente riscontrate nella documentazione di viaggio o della mancata effettuazione del viaggio programmato. La cooperazione con le agenzie amministrative, le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggio (operatori turistici e venditori) deve costituire uno dei temi trattati in occasione di regolari riunioni organizzate nel quadro della cooperazione consolare comune.

d) In sede di cooperazione consolare locale dev'essere effettuato lo scambio degli elenchi di agenzie amministrative, agenzie di viaggio e organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) accreditati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari o ai quali esse abbiano ritirato l'accreditamento, con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro.

e) Le agenzie amministrative, le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi (operatori turistici e venditori) devono presentare alle rappresentanze diplomatiche e consolari presso cui sono accreditati uno o due agenti che diventano i soli intermediari autorizzati per quanto riguarda la presentazione delle domande di visti.

 

(1) Ai sensi dell'articolo 138 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, queste disposizioni non riguardano il territorio extraeuropeo della Repubblica francese e del Regno dei Paesi Bassi.

(2) In casi eccezionali, per un soggiorno di breve durata o per un transito, potranno essere rilasciati visti in frontiera conformemente alle condizioni fissate nella parte II punto 5 del Manuale comune.

(3) Conformemente alla decisione 2002/585/CE del Consiglio del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44, articolo 3: "La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".

(4) Tale livello di risorse indicativo sarà fissato conformemente alle modalità descritte alla parte I del Manuale comune.

(5) Nel caso dei visti di transito, il numero di giorni che figura nella dicitura non può essere superiore a 5.

(6) Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2: "La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

(7) Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2:: "La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

(8) Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2: "La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

(9) Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2: "La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

(10) Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2: "La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

(11) Conformemente alla decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48, articolo 2: "La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

(12) Conformemente alla decisione 2002/44/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5, articolo 3: "(1) La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1o luglio 2004.

(2) Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1o luglio 2004, purché notifichino al Segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.

(3) Se tutti gli Stati membri procedono all'applicazione della presente decisione anteriormente al 1o luglio 2004, il Segretariato generale del Consiglio pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la data a decorrere dalla quale l'ultimo Stato membro ha proceduto alla suddetta applicazione."

(13) Conformemente alla decisione 2002/585/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44, articolo 2: "La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

 

 

ALLEGATO 1

 

I. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001.

II. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001.

I. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001.

1. Stati

AFGHANISTAN

ALBANIA

ALGERIA

ANGOLA

ANTIGUA E BARBUDA

ARABIA SAUDITA

ARMENIA

AZERBAIGIAN

BAHAMAS

BAHREIN

BANGLADESH

BARBADOS

BELIZE

BENIN

BHUTAN

BIELORUSSIA

BIRMANIA/MYANMAR

BOSNIA ERZEGOVINA

BOTSWANA

BURKINA FASO

BURUNDI

CAMBOGIA

CAMERUN

CAPO VERDE

CENTRAFRICANA (REPUBBLICA)

CIAD

CINA

COLOMBIA

COMORE (ISOLE)

CONGO

CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)

COREA DEL NORD

COSTA D'AVORIO

CUBA

DOMINICA

DOMINICANA (REPUBBLICA)

EGITTO

EMIRATI ARABI UNITI

ERITREA

ETIOPIA

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

FIGI (ISOLE)

FILIPPINE

GABON

GAMBIA

GEORGIA

GHANA

GIAMAICA

GIBUTI

GIORDANIA

GRENADA

GUINEA

GUINEA BISSAU

GUINEA EQUATORIALE

GUYANA

HAITI

INDIA

INDONESIA

IRAN

IRAQ

KAZAKSTAN

KENIA

KIRGHIZISTAN

KIRIBATI

KUWAIT

LAOS

LESOTHO

LIBANO

LIBERIA

LIBIA

MADAGASCAR

MALAWI

MALDIVE

MALI

MARIANNE SETTENTRIONALI

MAROCCO

MARSHALL (ISOLE)

MAURITANIA

MAURITIUS

MICRONESIA

MOLDOVA

MONGOLIA

MOZAMBICO

NAMIBIA

NAURU

NEPAL

NIGER

NIGERIA

OMAN

PAKISTAN

PALAU

PAPUA NUOVA GUINEA

PERU

QATAR

REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA (SERBIA E MONTENEGRO)

RUANDA

RUSSIA

SAINT VINCENT E GRENADINE

SAINT LUCIA

SALOMONE (Isole)

SAMOA (Isole occidentali)

SAINT KITTS E NEVIS

SAO TOMÈ E PRINCIPE

SEICELLE

SENEGAL

SIERRA LEONE

SIRIA

SOMALIA

SRI LANKA

SUDAFRICA

SUDAN

SURINAME

SWAZILAND

TAGIKISTAN

THAILANDIA

TANZANIA

TOGO

TONGA

TRINIDAD E TOBAGO

TUNISIA

TURKMENISTAN

TURCHIA

TUVALU

UCRAINA

UGANDA

UZBEKISTAN

VANUATU

VIETNAM

YEMEN

ZAMBIA

ZIMBABWE

2. Entità e autorità territoriali non riconosciute come stati da almeno uno Stato membro

TAIWAN

AUTORITÀ PALESTINESE

TIMOR ORIENTALE

II. Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto dagli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

1. Stati

ANDORRA

ARGENTINA

AUSTRALIA

BOLIVIA

BRASILE

BRUNEI

BULGARIA

CANADA

CILE

CIPRO

COREA DEL SUD

COSTA RICA

CROAZIA

ECUADOR

EL SALVADOR

ESTONIA

GIAPPONE

GUATEMALA

HONDURAS

ISRAELE

LETTONIA

LITUANIA

MALESIA

MALTA

MESSICO

MONACO

NICARAGUA

NUOVA ZELANDA

PANAMA

PARAGUAY

POLONIA

REPUBBLICA CECA

ROMANIA

SAN MARINO

SANTA SEDE

SINGAPORE

SLOVACCHIA

SLOVENIA

STATI UNITI

SVIZZERA

UNGHERIA

URUGUAY

VENEZUELA

2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese

RAS di Hong Kong(1)

RAS di Macao(2)

 

(1) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto "Hong Kong Special Administrative Region".

(2) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto "Região Administrativa Especial de Macau".

 

 

ALLEGATO 2

 

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.

I. Regime di circolazione alle frontiere esterne

1. Il regime di circolazione applicabile ai titolari dei suddetti passaporti esula dalla lista di regime comune in materia di visti. Tuttavia, le parti contraenti si impegnano ad informare preliminarmente i loro partner in merito alle eventuali modifiche che intendono apportare al regime applicabile ai titolari di questi passaporti e a tener conto degli interessi degli altri Stati Schengen.

2. Per conseguire in maniera particolarmente flessibile l'armonizzazione del regime applicabile ai titolari di questo tipo di passaporti, è allegata all'istruzione consolare comune e a titolo informativo la lista dei paesi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, se titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio o speciale, benché siano invece soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario. Eventualmente, figurerà anche la lista relativa alla situazione inversa. Il Comitato esecutivo provvederà ad aggiornare le due liste.

3. Non beneficeranno del regime di circolazione previsto nel presente documento i cosiddetti passaporti ordinari per affari pubblici né quei passaporti di servizio, ufficiali, speciali, ecc. il cui rilascio da parte di Stati terzi non corrisponde alla prassi internazionale applicata dagli Stati Schengen. A tal fine, il Comitato esecutivo, su proposta di un gruppo di esperti, potrà stilare un elenco di passaporti non ordinari ai titolari dei quali gli Stati Schengen non prevedono di accordare un trattamento di favore.

4. Coloro che ottengono un visto ai fini di primo accreditamento in uno Stato Schengen possono quanto meno transitare negli altri Stati per recarsi nel territorio di quello che ha rilasciato il visto, alle condizioni di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione.

5. I membri già accreditati delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro famigliari titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli affari esteri possono attraversare la frontiera esterna per recarsi all'interno dello spazio Schengen previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.

6. Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, pur continuando ad essere soggetti all'obbligo del visto, ove previsto, non devono giustificare il possesso dei mezzi di sostentamento. Tuttavia, quando si tratta di spostamenti di ordine privato, possono essere richiesti, se necessario, gli stessi giustificativi che per le domande del visto per passaporto ordinario.

7. Una nota verbale del ministero degli Affari esteri o di una rappresentanza diplomatica (se la domanda di visto è formulata in un paese terzo) deve accompagnare ogni domanda di visto su passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, se il richiedente viaggia nel quadro di una missione. La nota verbale può essere richiesta anche in caso di viaggio a titolo privato.

8.1. Il sistema di consultazione preventiva delle autorità centrali degli altri Stati Schengen è applicabile alle domande di visto per passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. La consultazione preventiva non è effettuata nei confronti di uno Stato che ha concluso un accordo di soppressione del visto per i passaporti diplomatici e/o di servizio con lo Stato al cui cittadino si riferisce la consultazione (nei casi di cui all'allegato 5 della presente Istruzione).

Qualora uno Stato muova obiezioni, lo Stato Schengen responsabile della trattazione della domanda può rilasciare un visto con validità territoriale limitata.

8.2. Gli Stati Schengen s'impegnano a non concludere in futuro, senza previo accordo con gli altri Stati membri, accordi di soppressione del visto per i passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio con Stati nei confronti dei cui cittadini un altro Stato Schengen esige di essere preliminarmente consultato per il rilascio del visto.

8.3. In caso di rilascio di un visto ai fini di accreditamento ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione e qualora sia di applicazione il sistema di consultazione preventiva, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di applicazione.

9. Anche l'ammissione di titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, qualora uno Stato Schengen si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione, sarà limitata al territorio dello Stato interessato che dovrà avvertirne gli altri Stati membri.

II. Regime di circolazione alle frontiere interne

Ai titolari di questi passaporti si applica, di norma, il regime di circolazione di cui all'articolo 19 e seguenti della convenzione di applicazione, salvo in caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata.

I titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio possono circolare nel territorio degli Stati Schengen per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del loro ingresso (se non sono soggetti all'obbligo del visto) o per il periodo di validità del visto rilasciato.

Le persone accreditate delle rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro familiari, titolari di una tessera rilasciata dal ministero degli Affari esteri, possono circolare nel territorio degli altri Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.

III. Il regime di circolazione descritto nel presente documento è applicabile ai salvacondotti rilasciati ai propri funzionari dalle organizzazioni internazionali intergovernative delle quali gli Stati Schengen sono firmatari, funzionari che, in virtù dei trattati costitutivi di tali organizzazioni, sono esonerati dall'obbligo di iscriversi nel registro degli stranieri e di possedere un permesso di soggiorno (cfr. pag. 66 del Manuale comune).

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio.

Inventario A

Paesi i cui cittadini NON sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma SONO soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

 

DS: dispensa dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

D: dispensa dal visto soltanto per i titolari di passaporti diplomatici.

Inventario B

Paesi i cui cittadini SONO soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma NON sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

 

ALLEGATO 3

 

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale(1)

Gli Stati Schengen s'impegnano a non modificare la parte I dell'allegato 3 senza l'accordo preliminare degli altri Stati membri.

Se uno Stato membro intende modificare la parte II di questo allegato, s'impegna ad informarne i partner e a tener conto dei loro interessi.

Parte I

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati Schengen(2)(3)

AFGHANISTAN

BANGLADESH

CONGO (Republica democratica del)

ERITREA(4)

ETIOPIA

GHANA

IRAN(5)

IRAQ

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIA

SRI LANKA

Queste persone non sono soggette all'obbligo del visto se sono in possesso di uno dei titoli di soggiorno, menzionati nella parte III del presente allegato, di uno Stato membro del SEE (elenco A), o di un determinato titolo di soggiorno, citato qui di seguito, di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o Svizzera, che garantiscono un diritto di ritorno assoluto (elenco B).

Tali titoli di soggiorno vengono completati di comune accordo nel quadro del gruppo di lavoro II "Visti" e sottoposti regolarmente a verifica. Qualora sorgano problemi, gli Stati Schengen possono sospendere l'applicazione di tali misure fino ad un chiarimento consensuale. Essi possono derogare all'esenzione dal visto per un determinato titolo di soggiorno, purché ciò sia menzionato nella parte III.

Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali, la decisione sulle deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale è presa da ciascuno Stato membro.

Parte II:

Lista comune dei paesi terzi i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale in taluni Stati Schengen soltanto

 

Parte III

A. Elenco dei titoli di soggiorno degli Stati SEE che, su presentazione, esonerano i relativi titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale:

IRLANDA:

- Residence permit + re-entry visa (permesso di soggiorno sempre combinato con un visto di reingresso)

LIECHTENSTEIN:

- Livret pour étranger B (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno)(6)

- Livret pour étranger C (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

REGNO UNITO:

- Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period (permesso di soggiorno illimitato nel Regno Unito. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori del Regno Unito non è superiore a due anni)

- Certificate of entitlement to the right of abode (certificato attestante il diritto di stabilimento)

B. Elenco dei titoli di soggiorno che assicurano un diritto di ritorno assoluto ai relativi titolari e che, su presentazione, li esonerano dall'obbligo del visto aeroportuale:

ANDORRA:

- Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro, ma è sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile(7).

- Tarjeta de estancia y de trabajo (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno(8).

- Tarjeta de estancia (permesso di soggiorno) (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno(9).

- Tarjeta temporal de residencia (permesso temporaneo di residenza) (rosa); è rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo(10).

- Tarjeta ordinaria de residencia (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni ed è rinnovabile ogni volta per tre anni(11).

- Tarjeta privilegiada de residencia (permesso privilegiato di residenza) (verde); è rilasciato per cinque anni ed è rinnovabile ogni volta per cinque anni

- Autorización de residencia (autorizzazione di residenza) (verde); è rilasciata per un anno ed è rinnovabile ogni volta per tre anni(12).

- Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa); è rilasciata per due anni ed è rinnovabile per due anni(13).

- Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo); è rilasciata per cinque anni

- Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde); è rilasciata per dieci anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata

CANADA:

- Returning Resident Permit (autorizzazione al ritorno di residenti; foglio inserito nel passaporto)

GIAPPONE:

- Re-entry permit to Japan (autorizzazione al reingresso in Giappone)(14)

MONACO:

- Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (permesso di soggiorno temporaneo)(15)

- Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (permesso di soggiorno ordinario)

- Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (permesso di soggiorno per residente privilegiato)

- Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (permesso di soggiorno di coniuge di cittadino monegasco)

SAN MARINO:

- Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata)

- Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata)

- Carta d'identità di San Marino (validità illimitata)

STATI UNITI D'AMERICA:

- Form I-551 permanent resident card [valido 2(16) o 10 anni]

- Form I-551 Alien registration receipt card [valido 2(17) o 10 anni]

- Form I-551 Alien registration receipt card (validità illimitata)

- Form I-327 Reentry document (valido 2 anni - rilasciato a titolari di un I-551)(18)

- Resident alien card [permesso di residenza per stranieri valido 2(19)o 10 anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno]

- Permit to reenter (permesso di reingresso valido 2 anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni)(20)

- Valid temporary residence stamp (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio)(21)

SVIZZERA:

- Livret pour étranger B (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno)(22)

- Livret pour étranger C (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

 

(1) In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale (VTA) non è necessario consultare le autorità centrali.

(2) Per tutti gli Stati Schengen

Non è richiesto un VTA:

- ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della convenzione di Chicago.

(3) Per i paesi del Benelux, la Francia e la Spagna

Non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

(4) Per la Germania

Solo se i cittadini non sono titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'UE o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America

(5) Per la Germania

Non è chiesto un UTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio

(6) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(7) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(8) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(9) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(10) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(11) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(12) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(13) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(14) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(15) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(16) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(17) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(18) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(19) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(20) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(21) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

(22) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

 

 

ALLEGATO 4

 

Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto

BELGIO

- Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

(Carta d'identità per stranieri)

- Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

(Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri)

- Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri:

- Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Carta d'identità diplomatica)

- Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

(Carta d'identità consolare)

- Carte d'identité spéciale - couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart - blauw

Besonderer Personalausweis - blau

(Carta d'identità speciale - colore blu)

- Carte d'identité spéciale - couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart - rood

Besonderer Personalausweis - rot

(Carta d'identità speciale - colore rosso)

- Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale - couleur bleue ou d'une carte d'identité - couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart - blauw of bijzondere identiteitskaar - rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis - rot oder besonderer Personalausweis - blau

(Certificato d'identità per bambini, che non hanno compiuto ancora cinque anni, di uno straniero beneficiario di privilegi titolare di una carta d'identità diplomatica, carta d'identità consolare, carta d'identità speciale - colore blu o carta d'identità speciale - colore rosso)

- Certificat d'identité avec photografie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

(Certificato di identità munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ad un bambino di età inferiore a dodici anni)

- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

DANIMARCA

Carte di soggiorno

EF/EØS - opholdskort (carta di soggiorno UE/SEE) (denominazione figurante sulla carta)

- Kort A. Tidsbegrænset EF-/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF-/EØS-statsborgere)

(Carta A. Titolo di soggiorno UE/SEE temporaneo utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)

- Kort B. Tidsubegrænset EF-/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF-/EØS-statsborgere)

(Carta B. Titolo di soggiorno UE/SEE di durata illimitata utilizzato per i cittadini dell'UE o del SEE)

- Kort Karte K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF-/EØS-reglerne

(Carta K. Titolo di soggiorno temporaneo per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)

- Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF-/EØS-reglerne

(Carta L. Titolo di soggiorno di durata illimitata per i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno in virtù delle norme UE/SEE)

Permesso di soggiorno (denominazione figurante sulla carta)

- Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta C. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta D. Permesso di soggiorno di durata illimitata per gli stranieri che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Carta E. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)

- Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge - er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta F. Permesso di soggiorno temporaneo per i rifugiati che non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS - statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne - er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta G. Permesso di soggiorno temporaneo per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE - non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS - statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne - er fritaget for arbejdstilladelse

(Carta H. Permesso di soggiorno di durata illimitata per i cittadini UE/SEE in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato su base diversa da quella derivante dalle norme UE - non sono tenuti ad avere un permesso di lavoro)

- Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Carta J. Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per gli stranieri)

Dal 14 settembre 1998 la Danimarca rilascia nuove carte di soggiorno che hanno il formato di una carta di credito.

Sono ancora in circolazione carte di soggiorno B, D e H valide, di formato diverso. Tali carte sono in carta plastificata, hanno un formato di circa 9 cm × 13 cm e contengono stemmi della Danimarca in retino bianco. Il colore di base della carta è il beige, della carta D è il rosa chiaro e della carta H è il viola chiaro.

Vignette da apporre sul passaporto con le seguenti menzioni:

- Sticker B. - Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Vignetta B. Permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri che non hanno diritto al lavoro)


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