Le disposizioni del Decreto del Ministero dell’Interno del 4/6/2010 non si applicano per esame test di italiano (art. 1 comma 3) nel caso di:
1. Figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
2. Straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Non deve effettuare lo straniero il test della lingua italiana, così come previsto anche dall'art. 4 - comma 1 nel caso in cui lo straniero sia in possesso di questi certificati:
1. Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri;
2. Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, rilasciato a seguito della frequenza di un corso di lingua italiana presso i centri territoriali permanenti (CTP)
3. Riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione;
4. titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, conseguito presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione ovvero presso i CTP; certificati di frequenza relativi a corsi universitari tenuti presso Università Italiane statali o non statali legalmente riconosciute; frequenza in Italia di dottorato o master universitario);
5. attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del T.U. sull'Immigrazione e che svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.
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