Il primo intervento innovativo sul Testo unico è la famosa legge “Bossi-Fini” [dlgs 113/99] che già nell’aprile del 1999, a meno di un anno di distanza dalla promulgazione del dlgs 286, scrive nuove norme in tema di lavoro, permesso di soggiorno, controllo alle frontiere, diritto di asilo. La legge introduce una “sanatoria”, che è un po’ come dire “quel che è stato è stato”, sistemiamo una volta per tutte una situazione che altrimenti metterebbe molte, troppe persone in condizioni di illegalità, e applichiamo di qui in avanti delle regole che non permettano che si corra in futuro lo stesso rischio – regole non solo di indirizzo ma prescrittive, fondate su precise scelte politiche.
Per esempio, nel lavoro: prima il perno della disciplina era la garanzia offerta dal privato, che aveva già assunto il lavoratore e regolarizzato la sua permanenza in Italia, permettendo in molti casi il ricongiungimento familiare di moglie e figli; ora si passa al “contratto di soggiorno” con cui il datore di lavoro si obbliga non solo a dare un impiego ma anche a trovare un alloggio allo straniero, e il periodo massimo di disoccupazione è ridotto da un anno a 6 mesi. Un’altra innovazione riguarda l’obbligo per gli extracomunitari della fotosegnalazione e delle impronte digitali che, raccolte in una banca dati, risolvono radicalmente il problema dell’identificazione. Sono potenziati i controlli alle frontiere marine e terrestri, e nei casi di espulsione sono previsti l’accompagnamento coatto alla frontiera e il trattenimento presso i centri di permanenza temporanea, nonché il carcere per chi non ottempera al provvedimento di espulsione.
Più recentemente (2008), in risposta alle preoccupazioni diffuse fra la gente, il governo presenta il “pacchetto sicurezza”, che prevede il prolungamento fino a 180 giorni della permanenza nei centri di identificazione, la possibilità per i medici di segnalare i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, il possesso del permesso di soggiorno per ogni atto di stato civile compresa la registrazione delle nascite e dei decessi; e introduce il reato di ingresso e soggiorno irregolare, punito con una sanzione pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. Ne nasce una tempestosa discussione che porta a una revisione dello stesso pacchetto. Il risultato è il decreto legge numero 125/2008 che prevede:
1. la clandestinità come aggravante in caso di reato;
2. la reclusione fino a 6 anni per falsa dichiarazione di identità resa a pubblico ufficiale;
3. la condanna da 6 mesi a 3 anni per chi rende disponibile un immobile, anche solo in affitto, a un cittadino privo di regolare permesso di soggiorno.
Interviene infine sulla materia la legge 94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, che detta o conferma norme su una quantità di materie. Qualche esempio:
- si può acquisire la cittadinanza italiana attraverso un matrimonio dopo solo due anni di residenza nel paese;
- si conferma il reato di ingresso e soggiorno irregolare, che però non comporta la immediata incarcerazione;
- l’iscrizione anagrafica, come anche la richiesta di ricongiungimento familiare, è subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie della casa di residenza;
- il permesso di soggiorno è necessario per tutti gli atti di stato civile;
- la detenzione nei centri di identificazione può durare fino a 180 giorni;
- sono inasprite le norme legate al favoreggiamento dell’ingresso irregolare nel nostro territorio,
- si introduce un contributo da 80 a 200 euro per le pratiche relative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.
È così che si arriva al testo attuale del dlgs 286/98 oggetto di queste lezioni, che incorpora – lo ripetiamo – più di dieci anni di interventi legislativi successivi alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.