Se intendi assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero devi presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi”, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.
1. Come si presenta la domanda
Nel caso in cui tu già conosca il lavoratore da assumere, devi presentare allo Sportello Unico:
- richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione;
- proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, il tuo impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;
- la tua dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).
Se non conosci direttamente il lavoratore puoi richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia specifici accordi bilaterali in materia.
Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l’indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
2. Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione: I FASE
Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.
Lo Sportello Unico:
- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.
In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.
In caso di parere favorevole:
• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto;
• trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.
E’ importante sapere che
Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.
3. Che cosa deve fare il lavoratore
Il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta che tu, quale datore di lavoro, avrai cura di fargli avere, deve richiedere un appuntamento con l’autorità consolare presso il proprio Paese di origine. Quest’ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all’INPS ed all’INAIL.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
4. Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione: II FASE
Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
• verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
• consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
• provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
• consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.
5. Rilascio del permesso di soggiorno
Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale dove dovrà spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l’apposita busta. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.
La Questura comunicherà all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.